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MUOS – Depositata stamani Istanza di Modifica alla sentenza n. 581 del CGA

 da Daniela Giuffrida

Depositata stamani, dai legali No MUOS, una “Istanza di modifica dei provvedimenti istruttori” resi dal CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA con la sentenza n.581/2015 dello scorso 3 settembre.

Protagonisti di questa nuova azione legale, l’intero popolo dei No MUOS: dalle Associazioni ambientaliste ai Comitati No Muos, da alcuni Comuni a tutti quei cittadini che, come il prof Giuseppe Maida e tanti altri, da anni stanno percorrendo tutte le vie pacificamente e legalmente “percorribili”. Ecco il testo del Comunicato ufficiale dell’intero Movimento No Muos.

“Con istanza notificata nei giorni scorsi e depositata oggi, Legambiente, Associazione No MUOS Sicilia, cittadini niscemesi residenti nelle adiacenze del MUOS, il Comitati Mamme No MUOS, il WWF, i comuni di Modica, Vittoria e Gela hanno chiesto la modifica dei provvedimenti istruttori resi dal CGA con la Sentenza interlocutoria n. 581/2015.

In particolare, sull’assunto che la Sentenza, nella parte in cui dispone i mezzi istruttori abbia il contenuto tipico e la natura di un’ordinanza, compresa quindi la revocabilità, chiedono che il CGA revochi integralmente oppure modifichi le disposizioni riguardanti la nuova verificazione.

Ad avviso degli istanti, il CGA avrebbe già nel fascicolo tutte le valutazioni tecniche necessarie per decidere l’appello. In proposito non si comprende, e nella sentenza interlocutoria non viene spiegato, perché il Collegio ritenga non esaustiva la verificazione eseguita in primo grado dal Prof. Marcello D’amore che già aveva ampiamente dimostrato l’erroneità e l’inattendibilità degli studi posti a base delle autorizzazioni in forza delle quali è stato realizzato il MUOS di Niscemi.

La nuova verificazione, anche per il proprio oggetto e per i quesiti posti al collegio dei verificatori, sembra voler fare una sanatoria postuma delle autorizzazioni illegittime, non consentita dalla legge ed estranea al thema decidendum ed alla natura del giudizio amministrativo.

Tanto più che il collegio dei verificatori sarebbe composto per tre quinti da Ministri della Repubblica che non possono essere considerati né estranei al giudizio né muniti di competenze tecniche, come invece richiesto dall’art. 19 del codice del processo amministrativo.

Gli istanti stigmatizzano che il Ministro è l’organo di vertice politico del dicastero il cui compito principale è quello di armonizzare l’attività del ministero al quale è preposto con l’intera politica del Consiglio dei Ministri del quale fa parte anche il Ministro della Difesa, appellante e parte principale del giudizio. Né può, in tal senso rassicurare la possibilità per il ministro di farsi sostituire da un tecnico di propria fiducia, considerato che sempre si tratterebbe di nomina in sostituzione del ministro e non di nomina da parte di un organo tecnico del ministero in questione.

Gli Istanti sottolineano come tutto ciò sia reso più grave dalla previsione, nella stessa sentenza delle regole di funzionamento del Collegio dei verificatori che deciderà a maggioranza con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

Considerato quindi, che basterebbe il voto favorevole dei tre ministri, tanto valeva rimettere la decisione del giudizio in mano al Consiglio dei Ministri, con buona pace dello stato di diritto.

Frattanto, le parti che si oppongono alla realizzazione del MUOS anticipano che questa non è l’unica iniziativa in cantiere per contrastare la sentenza interlocutoria del CGA. Una sentenza che sembra voler spazzare via le corrette valutazioni di diritto effettuate dal TAR Palermo, rimettendo in mano alla politica nazionale ogni decisione.”

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