di Daniela Giuffrida
Depositata in mattinata dai Giudici del CGARS di Palermo la Sentenza definitiva riguardante il ricorso presentato dal Ministero della Difesa contro la Sentenza del Tar Sicilia che, di fatto, stabiliva la completa illegalità dell’installazione Muos di Niscemi.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, si è pronunziata definitivamente nel giudizio, concludendo il percorso iniziato con la sentenza parziale n. 581 del 3 settembre 2015. Ricordiamo che la precedente sentenza “ordinava” una Verificazione sul campo, che invece era stata eseguita solo su un modello previsionale fornito dallo stesso Ministero della Difesa e su dati forniti dall’Ambasciata americana. Il giudice aveva allora richiesto un approfondimento di Verificazione, eseguito dal Collegio di Verificatori in maniera assolutamente difforme nei modi e nella sostanza, stabiliti dallo stesso CGA, ma lo stesso non ha trovato nulla da eccepire: “La verificazione risulta pertanto regolarmente condotta.”
Vagliato, considerato, visionato ecc. non trova alcunché da eccepire nemmeno sulle autorizzazioni: anch’esse regolari.
Afferma infatti che “l’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 18 giugno 2008 dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. non era scaduta il 17 giugno 2013, bensì aveva conservato la propria efficacia nel tempo (paragr. 24);
– che l’efficacia del nulla osta rilasciato il 10 aprile 2008 dall’Azienda regionale Foreste demaniali, cui la Riserva Naturale era affidata in gestione, non era decaduta, e che comunque la volontà amministrativa dell’Azienda era rifluita nel favorevole atto conclusivo della conferenza dei servizi del 9 settembre 2008 (paragr. 25);
– che erano illegittimi gli atti regionali del 29 marzo 2013 di ritiro delle due precedenti autorizzazioni del giugno 2011 (di cui una, quella del 1° giugno 2011, era stata rilasciata proprio con riguardo ai profili ambientali relativi alla conservazione degli habitat di cui al d.P.R. n. 375/1997, e resa ai sensi dell’art. 5 di tale fonte): autorizzazioni le quali erano state accordate a suo tempo previa valutazione degli esiti, tutti favorevoli, degli atti istruttori acquisiti, a conclusione di un’articolata istruttoria tecnica dalla quale non era emersa alcuna evidenza circa l’effettiva sussistenza di rischio che le esposizioni elettromagnetiche potessero creare per la flora e la fauna del SIC (paragr. 29);
– che ai fini di causa risultava comunque rilevante anche la previsione dell’art. 5 del d.P.R. cit., che, come l’art. 6, comma 4, della direttiva europea del 21 maggio 1992, consentiva la realizzazione di un progetto per motivi connessi alla sicurezza pubblica anche in caso di negativa valutazione di incidenza ambientale: e questo tanto più in quanto nella specie non vi era stata nemmeno alcuna valutazione negativa del genere (paragr. 31). inoltre, con il paragr. 37 della stessa sentenza parziale questo Consiglio ha respinto la seconda parte del secondo motivo del ricorso del Comune di Niscemi n. 1864/2011.”
In conclusione il Consiglio:
– ha accolto i ricorsi di primo grado del Ministero della Difesa nn. 808 e 950 del 2013, e per l’effetto annullato gli atti di ritiro che ne avevano formato oggetto;
– ha parzialmente respinto il ricorso di primo grado del Comune di Niscemi n. 1864/2011, anche per la parte che residuava, stante l’immunità complessivamente emersa delle autorizzazioni impugnate e degli atti conseguenti dai vizi dedotti dalla detta Amministrazione comunale.”
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunziando nel giudizio in epigrafe a seguito della sentenza parziale n. 581 del 3 settembre 2015, dichiara la parziale inammissibilità dell’appello incidentale di Legambiente nei termini di cui in motivazione e respinge il ricorso di primo grado del Comune di Niscemi n. 1864/2011 nella parte che rimaneva da decidere.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese processuali del doppio grado di giudizio, con esclusione degli oneri delle verificazioni dei due gradi.
Le spese di verificazione, quelle del primo grado nei termini in cui già liquidate dal T.A.R., e quelle del grado d’appello nei termini da liquidare con separato decreto, sono definitivamente poste, in solido, per due terzi a carico dell’Amministrazione regionale, e per il residuo terzo a carico del Ministero della Difesa.”
Ordina, infine, che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Che succederà adesso? Considerando che esiste ancora un procedimento penale di sequestro vigente e che i legali dei Comitati e delle Associazioni ambientaliste non intendono assolutamente cedere, questi, preparati a questa “ovvia eventualità”, hanno già impostato la loro linea d’azione. Certo è che la partita contro il Muos è ancora tutta da giocare.
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NOTA
dalla sentenza definitiva muos CGA-2 abbiamo OMESSO tutti i dati sensibili riguardanti le parti civili e legali in causa.